
Italia: Il regresso dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore in caso di vizi o difetti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8647 del 2.04.24, ha statuito che l’appaltatore ha regresso nei confronti del subappaltatore solo se comunica, entro 60 giorni, la denuncia trasmessa dal committente.
La Corte, chiarendo i rapporti tra committente, appaltatore e subappaltatore alla luce dell’art. 1670 c.c., ha ritenuto che, anche ove il subappaltatore abbia assunto un generico impegno verso l’appaltatore a eliminare i vizi che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non esonera l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente.
Tale comunicazione permette al subappaltatore di comprendere l’estensione dei difetti segnalati, di intervenire prontamente per correggerli o ripararli ovvero di dimostrare che l’opera è priva di difetti o che questi non sono a lui imputabili.
Del resto, evidenzia la Corte, anche l’eventuale riconoscimento del vizio proveniente non dall’appaltatore ma da un suo subappaltatore non esime il committente dalla denuncia nel termine di decadenza, stante l’indipendenza del subappalto e dell’appalto, i quali restano in ogni caso distinti e autonomi. Ne deriva quindi che la responsabilità del subappaltatore è di tipo condizionata, in quanto l’appaltatore può farla valere solo se il committente inoltri identica pretesa nei suoi confronti.
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